Sono stati tanti, negli anni, i cani vittime di dimenticanze e lasciati in auto assolate, anche nell’errata convinzione che uno spiraglio aperto del finestrino possa bastare dopo avere parcheggiato magari per un tempo breve. Ecco allora che l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) lancia un’infografica e un video-tutorial che invitano alla massima attenzione sia per i bambini sia per gli animali che viaggiano con noi in auto.
L’associazione informa inoltre che lasciare il cane in auto – anche in assenza di caldo -mettendo a repentaglio la sua vita o, peggio, facendolo morire è reato.
Cosa fare se si vede un cane chiuso in macchina al caldo? Come intervenire per salvarlo?
L’Oipa spiega che, se non si trova nelle vicinanze il proprietario del veicolo, anzitutto è nostro dovere contattare immediatamente la forza pubblica: ovunque ci si trovi, si può chiamare il 112, numero di emergenza unico europeo. Le forze dell’ordine hanno il dovere d’intervenire per accertare la situazione e salvare l’animale, nonché denunciare d’ufficio il detentore del quattro zampe. È consigliabile trovare testimoni sul posto e fare presente, già al telefono, le condizioni di salute dell’animale, al fine di potere intervenire con cure veterinarie in caso di necessità. Se non è possibile ottenere l’intervento tempestivo delle autorità e l’animale manifesta un malessere, il soccorritore che rompe il finestrino è ritenuto responsabile per danneggiamento del veicolo?
“Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale in materia e della coscienza collettiva che impone la tutela degli animali in quanto esseri senzienti, è possibile invocare lo “stato di necessità” nel caso di un’eventuale richiesta di indennizzo da parte del proprietario del veicolo -risponde l’avvocato Claudia Taccani, responsabile dello sportello legale dell’Oipa-. Tuttavia è sempre consigliabile prima di tutto contattare immediatamente la forza pubblica e, al fine di contestare una responsabilità al detentore dell’animale, avere testimoni e prove come foto e video per dimostrare la necessità di intervenire per salvare una vita.”
Sportello legale dell’Oipa: qualche dettaglio in più
Il trasporto di un animale da compagnia è disciplinato dal Codice della strada, che prevede il dovere di custodirlo in un trasportino omologato o nel vano posteriore del veicolo, in modo da separarlo dal conducente ed evitare qualsiasi pericolo mentre si guida.
Lasciare un animale in auto quando fa caldo, anche per poco tempo, è vietato poiché pericoloso per lo stesso animale e dunque vietato dalla legge.
Molti Regolamenti comunali per la tutela ed il benessere degli animali prevedono il divieto di detenzione all’interno del veicolo come, per esempio, il Regolamento di Roma Capitale, il cui articolo 8 prevede che “è vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi, in autoveicoli e/o rimorchi permanentemente anche se all’ombra e con i finestrini aperti. È altresì vietato trasportare animali in carelli chiusi”. In caso di violazione, scatta una sanzione pecuniaria elevata, da euro 200 a 500 euro.
Tenere un animale in un veicolo fermo al caldo può anche configurare una responsabilità penale per detenzione incompatibile e produttiva di gravi sofferenze.