Regolamento UE sul benessere animale: scatta il divieto per i collari a strozzo e a punte

Il nuovo regolamento dell’Unione Europea dedicato al benessere e alla tutela degli animali domestici introduce una riforma che inciderà in modo diretto sul mercato degli accessori per il cane. Accanto alle misure sulla tracciabilità e la microchippatura, il legislatore europeo ha stabilito il divieto definitivo di utilizzo di collari a strozzo (a scorrimento) e a punte, qualora siano privi di meccanismi di sicurezza integrati.

La specifica inserita nel testo comunitario impone che lo strumento non debba mai stringere il collo dell’animale e che sia sempre presente un sistema in grado di bloccarne meccanicamente lo scorrimento. La misura punta a eliminare l’uso di strumenti che causano dolore o sofferenza fisica, superando i vecchi approcci addestrativi basati sulla coercizione.

L’impatto sul mercato italiano e i canali di vendita

Ad oggi, in Italia, la commercializzazione e l’uso del collare a strozzo e di quello con le punte sono del tutto legali a livello nazionale. Questi articoli sono regolarmente distribuiti sia nei negozi fisici specializzati sia attraverso le piattaforme di e-commerce online.

Negli ultimi anni, il divieto era stato anticipato soltanto a livello locale da alcune amministrazioni comunali virtuose (come Milano nel 2020 e Roma), che avevano modificato i propri regolamenti locali per la tutela degli animali. Il provvedimento europeo uniformerà l’intero territorio nazionale, spingendo la produzione e l’assortimento dei punti vendita verso pettorine e collari fissi di stampo moderno e rispettosi della salute del cane.

Le fasi e i tempi di attuazione

Trattandosi di un regolamento UE e non di una direttiva, la norma è di fatto già entrata in vigore (l’applicazione scatta venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea). Tuttavia, l’attuazione delle disposizioni operative avverrà per fasi successive:

  • Fase 1 (Entro il 2028): Le limitazioni e i controlli più stringenti colpiranno inizialmente i soggetti professionali. Allevatori, venditori, negozianti e strutture specializzate saranno i primi a dover escludere l’uso e la gestione di tali strumenti.

  • Fase 2 (Intorno al 2030): Il cambio totale di normativa e i relativi divieti si estenderanno progressivamente alla clientela privata, seguendo i tempi di adeguamento tecnici e i decreti attuativi dei singoli Stati membri.